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Ordinanza n. 12 del 12.9.2024 "Divieto permanente di sosta per roulottes, caravans, campers nel territorio di Chiarano"

PROIBITO

Ordinanza n. 12 del 12.9.2024 "Divieto permanente di sosta per roulottes, caravans, campers nel territorio di Chiarano".
Si allega link per consultare il testo integrale dell'ordinanza.

Data di Pubblicazione

20 settembre 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Ordinanza n. 12 del 12.9.2024 ad oggetto : "ORDINANZA DEL SINDACO DI DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA PER ERRANTI E CAMPEGGI ABUSIVI DI ROULOTTES, CARAVANS, CAMPERS E SIMILARI, NEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIARANO".

Si riporta il dispositivo dell'ordinanza citata in oggetto.

Per consultare il testo integrale collegarsi al seguente link:

https://servizi.comune.chiarano.tv.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente

.... omiss.....

                                                                 IL SINDACO

                                                                    ORDINA

Dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento fino al 31.08.2025:

  1. Il divieto permanente di “sosta 0/24 di ogni giorno della settimana", in area pubblica o privata comprese le aree gravate da uso civico, su tutto il territorio comunale di Chiarano, di campeggi abusivi di roulottes, caravans, campers e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, in costanza anche saltuaria della presenza a bordo di persone, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di persone.

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari.

  1. Di conseguenza sono vietati in maniera assoluta:
  • lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e/o aperte al pubblico e quelle private; l’allacciamento o collegamento alla rete elettrica;
  • l’utilizzo degli idranti o di altri impianti di distribuzione di acqua pubblici;
  • lo scuotimento e stesura dei panni e di abiti su aree pubbliche o di uso pubblico di qualsiasi natura, comprese tutte le aree verdi, le alberature ed i cespugli;
  • l’accensione di fuochi e di bracieri per la cottura di alimenti o per riscaldamento sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
  1. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché caravans, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzate ad attività di campeggio, attendamento e/o simili, senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario;
  1. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti in vigore, nonché delle sanzioni amministrative previste per le violazioni al codice della strada, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'artico 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art.16 della legge n.3 del 16/01/2003 e modificato dall'art.1-quater, comma 5 della legge n. 116 del 20/05/2003, per la violazione della presente Ordinanza sia da parte dell'utilizzatore che del proprietario dell'area aperta al pubblico e/o privata, è stabilito l'importo del pagamento, nella somma di Euro 500,00, da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/81 ed in particolare dall'art. 16, come modificato dalla Legge n. 125/2008.
  1. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere gli eventuali rifiuti ed interrompere con immediatezza il comportamento scorretto entro il termine massimo di 3 ore, con l’obbligo di pulizia integrale dall’area stessa e nel caso di inottemperanza, si procederà alla identificazione delle persone maggiorenni e alla loro denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 Codice Penale e al loro allontanamento coatto, con sgombero di tutti i veicoli illegittimamente occupanti le aree in premessa in violazione agli artt. 7 e 158 del Nuovo Codice della Strada o in alternativa al blocco degli stessi attraverso l’applicazione di ganasce “blocca ruota”.
  1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008 e dalla legge 18 aprile 2017, n.48 conversione del Decreto l6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008 e dalla legge 18 aprile 2017, n.48 conversione del Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 in caso di inottemperanza all’ordine impartito si darà esecuzione d’ufficio alla rimozione dei veicoli a spese degli interessati senza pregiudizio per l’azione penale per i reati in cui siano eventualmente incorsi. I veicoli rimossi saranno portati presso le rimesse dei concessionari comunali del servizio di rimozione ai fini del deposito, a disposizione dell’avente diritto previo pagamento delle spese sostenute. Il veicolo rimosso e non ritirato nel termine di 60 giorni determinerà lo stato di abbandono dello stesso per le conseguenti e successive procedure amministrative.
  1. L’Ufficio Tecnico Comunale è autorizzato a provvedere di conseguenza mediante l’installazione di idonea segnaletica all’ingresso viario del territorio comunale;

                                                                            DISPONE ALTRESI’

L’identificazione da parte delle forze dell’ordine intervenute o da parte della polizia locale, di tutte le persone presenti sull’area, compresi minori la cui identità sarà comunicata al Servizio Sociale competente, all’ASL ed alla Prefettura, affinché venga verificato il rispetto delle condizioni previste dalla legge sia relativamente alle condizioni igienico sanitarie dei mezzi utilizzati come dimora abituale sia relativamente all’obbligo di frequenza scolastica dei minori.

 

.... omissis....

Ultima modifica: venerdì, 20 settembre 2024

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